L'INCARICATO ALLE VENDITE

L’attività di INCARICATO ALLE VENDITE, regolamentata dalla legge 173 del 17/08/2005

può essere svolta da tutte le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età. 

Viene considerata occasionale, quindi senza obbligo di apertura della Partita Iva, fino al raggiungimento di provvigioni annue lorde pari a 6.410,00 € (5.000,00 € al netto della deduzione forfettaria del 22% sul totale provvigioni). 

 

Al raggiungimento di tale soglia, per poter proseguire con l’attività, 

scatta l’obbligo di apertura della Partita Iva (Rif. R.M. 18/E del 27/01/2006) che, da quel momento, verrà quindi considerata abituale. 

In seguito all’iscrizione Iva, viene aperta anche una posizione alla GESTIONE SEPARATA INPS, in quanto, le provvigioni che verranno percepite dopo il superamento dei 6.410,00 € lordi (5.000,00 € netti), saranno soggette a contribuzione previdenziale (Rif. Legge 335 del 8/08/1995)

Questi contributi saranno per 1/3 a carico dell’incaricato e per 2/3 a carico dell’azienda. 

 Quest’ultima, in qualità di sostituto d’imposta, provvederà al versamento di entrambe le quote.

 

 Le provvigioni percepite sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 23% sul 78% di imponibile (Rif. D.P.R. 600/73 art.25 Bis)questo fa sì che non facciano cumulo con altri redditi e non debbano, quindi, essere inserite nella propria dichiarazione dei redditi (Rif. R.M.180/E del 18.07.95)Per gli incaricati alla vendita a domicilio, che percepiscono solamente redditi tassati alla fonte, è stato inoltre precisato che tale reddito non va considerato ai fini del calcolo del limite per essere considerati a carico del coniuge (Rif. Circolare del Ministero delle Finanze 226 del 29/12/1994).